Il Ministero dello Sviluppo Economico, del Commercio e dell'Agricoltura dell'Ucraina ha pubblicato nei giorni scorsi un'ordinanza con cui ha introdotto, a partire dal mese di maggio 2024 l'obbligo di indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza per:
1) carni bovine fresche, refrigerate e congelate;
2) carni suine, ovine e caprine fresche, refrigerate e congelate;
3) pollame fresco, refrigerato e congelato;
4) miele;
5) olio d'oliva.
Le disposizioni in questione sono entrate in vigore nei giorni scorsi e prevedono un periodo transitorio di 3 anni.
Nell'emanare tale ordinanza, l'Ucraina ha allineato la propria legislazione sull'etichettatura alle disposizioni già in vigore in UE.
La nuova normativa, infatti, si allinea al contenuto del Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, del Regolamento di esecuzione UE 1337/2013 relativo all’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili, della Direttiva CE 110/2011 concernente il miele e del Regolamento di esecuzione UE 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva.
Nel 2019 il Governo ucraino aveva adottato un nuovo quadro normativo in materia di etichettatura sulla scorta del Regolamento UE 1169/2011 sull'informazione al consumatore (1).
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