Il 21 agosto 2018 il Ministero della Salute e del Welfare di Taiwan ha annunciato la revisione del regolamento sull'etichettatura degli allergeni alimentari, che sarà applicabile dal 1 luglio 2020.
La modifica legislativa ha ampliato il numero di allergeni portandoli dagli attuali 6 a 11, oltre a definire nuovi criteri in materia di etichettatura delle sostanze che provocano allergie.
Il nuovo elenco, come emendato, comprende:
(1) crostacei e prodotti derivati;
(2) mango e prodotti derivati;
(3) arachidi e prodotti derivati;
(4) latte, latte di capra e prodotti derivati, ad eccezione del lattitolo derivato dal latte e dal latte di capra;
(5) uova e prodotti a base di uova;
(6) frutta a guscio e prodotti derivati;
(7) sesamo e prodotti derivati;
(8) cereali contenenti glutine e prodotti derivati, ad eccezione dello sciroppo di glucosio, della maltodestrina e dell'alcol prodotto da cereali;
(9) soia e prodotti derivati, ad eccezione dell'olio di soia (grasso) altamente raffinato o purificato, dei tocoferoli e dei loro derivati /analoghi, dei fitosteroli e degli esteri di fitosterolo;
(10) pesce e prodotti a base di pesce, ad eccezione della gelatina di pesce utilizzata per preparazioni a base di vitamine o di carotenoidi; gelatina di pesce usata come agente addensante nell'alcool;
(11) solfiti a concentrazioni di 10 mg/kg o maggiori in termini di anidride solforosa totale da calcolare per i prodotti finali.
Riguardo alle modalità di indicazione, oltre al warning in etichetta già previsto (“il prodotto contiene XXYYZZ o il prodotto contiene la sostanza XXYYZZ, non adatta a individui allergici), la nuova normativa prevede che qualora la denominazione di un prodotto includa uno specifico allergene, se sono presenti altre sostanze di cui all’elenco degli allergeni, devono essere menzionate nella denominazione stessa.
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