L’AESAN, Agenzia spagnola per la sicurezza alimentare e nutrizionale, congiuntamente al Ministero della Salute spagnolo, ha chiarito recentemente, nell'ambito di una nota l'uso corretto delle indicazioni "senza glutine" e "senza lattosio".
Quali prodotti possono essere dichiarati Gluten Free.
Facendo riferimento alla normativa europea per i prodotti senza glutine, l’AESAN ribadisce che:
- l'obbligo di segnalare la presenza di cereali che contengono glutine, è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle informazioni alimentari fornite al consumatore, nei suoi articoli 9.1.c) e 21 (e dal Regio Decreto 126 / 2015, nel caso degli alimenti non confezionati) e costituisce un'informazione obbligatoria destinata a consentire ai consumatori di compiere scelte informate.
- la possibilità di segnalare volontariamente l'assenza o la ridotta presenza di glutine, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014, in quegli alimenti che soddisfano determinate condizioni d'uso e, a condizione che vengano rispettate le pratiche leali d’informazioni stabilite dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1169/2011.
E a tal fine chiarisce che:
- le menzioni “senza glutine” o “a contenuto di glutine molto basso” possono comparire sugli alimenti realizzati o formulati appositamente per ridurre il contenuto di glutine (di uno o più ingredienti) o per sostituire ingredienti che contengono glutine con altri ingredienti naturalmente privi di glutine.
- gli alimenti naturalmente senza glutine possono includere la menzione “senza glutine”, ma alle condizioni imposte dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1169/2011, con riferimento alla sua sezione 1.c) 1.
- la Commissione Europea ritiene comunque necessario condurre una valutazione caso per caso, per stabilire se sia possibile utilizzare il cd. “gluten-free” senza violare le corrette pratiche informative. Tale valutazione servirà non solo a garantire la protezione dei consumatori, in modo che le informazioni non li inducano in errore, ma anche la protezione dei legittimi interessi degli operatori alimentari in modo che tutti possano operare nel quadro di una concorrenza leale, cosi come previsto dagli articoli 3 e 7 del Regolamento (UE) n. 1169/2011.
Nella pratica ciò comporterà che:
- negli alimenti naturalmente senza glutine, la menzione "senza glutine" può comparire solo quando non tutti gli alimenti simili hanno la stessa caratteristica, ad esempio prodotti a base di carne o sughi, dove sono presenti prodotti che contengono cereali con glutine (o loro prodotti derivati) tra gli ingredienti (e che appariranno in primo piano).
- altri alimenti, come latte, yogurt naturali, miele, succhi, olio, non possono includere tale menzione poiché all'interno di tali categorie di alimenti non è contenuto glutine. In questo caso l'assenza di glutine può essere dovuta sia al fatto che si tratta di un alimento in quanto tale privo di glutine, (come frutta, verdura, carne, pesce, acqua, ecc.) sia che vi sia un regolamento (standard di qualità, Organizzazione Comune di Mercato -OCM-) che disciplina tale caratteristica (definizione, requisiti di fabbricazione, ingredienti consentiti e non consentiti ...).
Un ulteriore punto su cui l’AESAN fornisce ulteriori precisazioni riguarda i casi in cui la menzione ‘gluten free’ possa determinare un caso di concorrenza sleale.
L’Agenzia spagnola ritiene che tale indicazione possa costituire concorrenza sleale nei confronti di altri operatori del settore alimentare, soprattutto laddove gli operatori, al fine di ottemperare all'articolo 7.1.a) ec) del Regolamento (UE) n. 1169/2011, non includono la menzione ‘senza glutine’ nei loro prodotti, e quindi si troverebbero in una situazione di svantaggio rispetto a coloro che forniscono tale indicazione.
Alimenti senza lattosio
L'informazione, per tale tipologia di alimenti, è uno strumento di grande importanza affinché le persone con intolleranza al lattosio possano operare scelte consapevoli e compatibili con la propria condizione.
Il latte è uno degli allergeni inclusi nell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1169/2011 e regolamentato dai suoi articoli 9.1.c) e 21 (e dal Regio Decreto 126/2015 nel caso di alimenti non confezionati).
La possibilità di segnalare volontariamente l'assenza e la ridotta presenza di lattosio negli alimenti non è regolamentata a livello europeo.
Tuttavia, data l'importanza di queste menzioni per le persone intolleranti al lattosio, sono state adottate linee guida non vincolanti a livello nazionale sull'uso di determinati livelli nei prodotti di consumo commercializzati in Spagna, fino all'adozione di norme armonizzate nell'Unione Europea.
In ogni caso, nell'ambito degli articoli 3 e 7 del Regolamento (UE) n. 1169/2011, si può concludere che, per l'uso del termine "senza lattosio", si applicano gli stessi criteri indicati per la menzione “senza glutine” (1).
(1)https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/detalle/etiquetado_informacion_alimentaria.htm
Comments