Nel corso della riunione 11.12.2017, il Consiglio dei Ministri ha adottato il decreto recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo Regolamento (UE) 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016 n. 170 – legge di delegazione europea 2015.
Il decreto dispone, pertanto, prevede un quadro sanzionatorio di riferimento per la violazione delle norme sull’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, consentendo un’applicazione uniforme delle sanzioni a livello nazionale.
A tal fine il decreto individua individua quale autorità amministrativa competente per l’irrogazione delle sanzioni il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Esaminando in dettaglio l’articolato, si rileva che:
Sono previste sanzioni di carattere amministrativo applicabili fatte salve le eventuali norme di carattere penale;
Il decreto si applica agli operatori responsabili a norma dell’articolo 8 del Regolamento UE 1169/2011. Per le microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino alla metà. Non si applica sanzione, invece, nel caso di cessioni di alimenti ad organizzazioni senza scopo di lucro – salvo non si tratti di omissione o mancata conformità a disposizioni sugli allergeni e sulla data di scadenza – per successiva distribuzione a indigenti;
La violazione delle pratiche leali di informazione di cui all’articolo 7 del regolamento comporta una sanzione amministrativa compresa tra i 3.000 e i 24.000 Euro;
L’OSA che a qualsiasi titolo influisca sulle informazioni relative agli alimenti e fornisca alimenti di cui conosca o possa presumere la non conformità in materia di informazione è punito con una sanzione compresa tra i 500 e i 4.000 Euro;
In caso di modifica delle informazioni che accompagnano l’alimento, l’OSA che ha attuato la modifica non corretta incorre in una sanzione compresa tra i 2000 e i 16000 Euro;
L’OSA che non assicura la corretta trasmissione delle informazioni B2B è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 e 8.000 Euro. Stessa sanzione è comminata in caso di mancata menzione, nell’imballaggio esterno che contiene alimenti preimballati, della denominazione dell’alimento, della data di scadenza o del TMC, delle condizioni particolari di conservazione o d’impiego e del nome dell’OSA responsabile;
L’omessa indicazione degli allergeni comporta una sanzione compresa tra i 5000 e i 40000 Euro. Tale sanzione non si applica, tuttavia, nel caso in cui il soggetto responsabile abbia avviato le procedure previste dall’articolo 19 del Regolamento (CE) 178/2002 prima dell’accertamento della violazione da parte dell’autorità di controllo.
Le non conformità alle disposizioni in materia di allergeni, sebbene indicati, sono invece sanzionabili con un importo incluso tra 2000 e 16000 Euro;
L’omissione delle altre informazioni previste dall’articolo 9.1 del Regolamento UE 1169/2011 (denominazione alimento, lista ingredienti, QUID, data di scadenza/TMC, quantità netta, condizioni di conservazione o di uso se richieste, nome o ragione sociale e indirizzo dell’OSA responsabile, titolo alcolometrico volumico per le bevande contenenti più di 1,2% di alcol in volume e la dichiarazione nutrizionale, ove richiesta) è sanzionata con importo compreso tra i 3000 e i 24000 Euro;
La mancata conformità alle norme in materia di leggibilità comporta una sanzione compresa tra 1000 e 8000 Euro;
La non conformità alle disposizioni in materia di vendita a distanza comporta una sanzione inclusa tra 2000 e 16000 Euro.
Quando un alimento è ceduto a qualsiasi titolo o esposto per la vendita al consumatore finale oltre la sua data di scadenza, il cedente o il soggetto che espone l’alimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000,00 a 40.000,00 Euro;
L’OSA responsabile che fornisce volontariamente informazioni sugli alimenti in violazione delle disposizioni in materia di informazioni volontarie è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria inclusa tra 3.000 e 24.000 Euro;
La violazione delle disposizioni relative a contenuti e modalità dell’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 e 16.000 Euro. Quando tale violazione riguarda solo errori ed omissioni formali, tuttavia, la sanzione è invece ridotta ad un importo compreso tra 500 e 4.000 Euro;
Il decreto prevede ulteriori sanzioni per la non conformità agli articoli del regolamento di informazioni che, seppure presenti in etichetta, non risultano corrette.
Per quanto concerne l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di matrice europea il decreto prevede:
Disposizioni in materia di lotto, adeguando la normativa a quanto previsto dalla direttiva 2011/91/UE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;
Disposizioni in materia di distributori automatici;
Disposizioni in materia di vendita di prodotti non preimballati;
Disposizioni in materia di prodotti non destinati al consumatore (B2B).
Il Decreto dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale nelle prossime settimane.
Comentários