I Ministeri delle Politiche Agricole e dello Sviluppo Economico hanno emanato in data odierna un decreto a mezzo del quale viene prorogata al 31 dicembre 2021 la vigenza degli obblighi di indicazione in etichetta dell'origine del grano per la pasta, del riso e del pomodoro.
I decreti relativi all'indicazione di origine del grano per la pasta, del riso e del pomodoro, peraltro mai correttamente notificati alla Commissione europea (e per questo da più parti ritenuti illegittimi), sarebbero infatti decaduti, secondo espressa volontà degli stessi Ministeri proponenti, il giorno 1 aprile 2020, in concomitanza con l’entrata in applicazione del Regolamento di esecuzione EU 775/2018 relativo alle modalità di indicazione dell’origine dell’ingrediente in attuazione della disposizione di cui all'articolo 26.3 del Regolamento UE 1169/2011 sull’informazione al consumatore.
Il Regolamento UE 775/2018 introduce, a livello europeo, l'obbligo di indicazione dell'origine dell'ingrediente primario nel caso in cui venga fornita l'origine dell'alimento e l'ingrediente primario abbia una diversa origine.
Con il provvedimento odierno, pertanto, il Governo ha inteso prorogare la vigenza delle seguenti disposizioni:
Grano
Per quanto riguarda il decreto relative all’origine del grano per la pasta viene previsto che le confezioni di pasta secca prodotte e commercializzate in Italia debbano continuare ad avere indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
b) Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: “Paesi UE”, “Paesi NON UE”, “Paesi UE E NON UE”;
c) se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.
Riso.
Viene previsto che sull’etichetta del riso debbano continuare ad essere indicati:
a) Paese di coltivazione del riso;
b) Paese di lavorazione;
c) Paese di confezionamento.
Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura “Origine del riso: Italia”. Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: “Paesi UE”, “Paesi NON UE”, Paesi “UE E NON UE”.
Pomodoro.
Le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte e commercializzate in Italia devono continuare ad avere indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato;
b) Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: “Paesi UE”, “Paesi NON UE”, “Paesi UE E NON UE”. Se tutte le operazioni avvengono in Italia si può utilizzare la dicitura “Origine del pomodoro: Italia”.
Tali indicazioni, secondo i decreti, devono essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
Comments