Il 14 giugno 2022 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale indiana la normativa relativa agli alimenti vegani.
La norma contiene la definizione di “alimento vegano”, intendendo come tale l’alimento o l'ingrediente alimentare, inclusi additivi, aromi, enzimi, supporti o coadiuvanti tecnologici che non siano prodotti di origine animale e nei quali, in nessuna fase di produzione e lavorazione siano stati utilizzati ingredienti, inclusi additivi, aromi, enzimi, supporti o coadiuvanti tecnologici di origine animale.
Il regolamento contiene inoltre specifici requisiti e disposizioni relative all’etichettatura, incluso l’utilizzo del logo “V”, introdotto dalla Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), autorità che ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione del nuovo regolamento.
E in UE?
La situazione europea è al momento maggiormente confusa. Schemi privati, certificazioni e iniziative nazionali hanno proliferato negli ultimi anni, mentre la Commissione europea non ha dato seguito alla possibilità di un atto legislativo a livello europeo sulla base di quanto previsto dall’articolo 36 del Regolamento UE 1169/2011.
Nel silenzio del llegislatore sono tuttavia stati emanate linee guida congiunte da parte dell’industria unitamente alle associazioni di rappresentanza dei consumatore vegani (1) e lo standard ISO 23622:2021 ha dettato alcuni criteri comuni.
(1) https://www.fooddrinkeurope.eu/resource/joint-statement-vegan-and-vegetarian-definitions/
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