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Immagine del redattoreAlliance Food Consultants

Francia. Il Governo aggiorna le linee guida sulle promozioni di alimenti.




La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) ha recentemente pubblicato le proprie linee guida sulle limitazioni al marketing per i prodotti alimentari e in particolare alcune indicazioni sul divieto del termine francese "gratuit" (gratuito in italiano).


Il documento stabilisce le condizioni alle quali le regole sulle offerte promozionali, varate nel 2018 e gradualmente applicabili, saranno applicate dalla DGCCRF.


Le principali novità riguardano in particolare:


La limitazione di valore. Le linee guida stabiliscono un elenco di offerte commerciali che rientrano nel campo di applicazione dell’ordinanza n. 2018-1128 del 12 dicembre 2018 e chiariscono come le offerte cumulate su un determinato prodotto non possano eccedere una determinata soglia in termini percentuali.

Il documento, inoltre, fornisce chiarimenti relativi alla valutazione da parte dell'amministrazione rispetto a talune offerte commerciali che non sono incluse nell'ambito dell’ordinanza, come le pratiche tariffarie presentate come vantaggiose per il consumatore senza annunci di riduzioni numeriche dei prezzi ma con annunci letterari come "prezzo shock", " prezzo basso "e benefici promozionali relativi ai prodotti deperibili in cui esiste una minaccia di rapido deterioramento, a condizione che il vantaggio promozionale non sia pubblicizzato o annunciato al di fuori del punto vendita.


Specifiche relative al divieto di utilizzo del termine francese "gratuit" (gratuito) nelle offerte promozionali di prodotti alimentari. Il documento chiarisce come l'uso del termine "gratuit" sia vietato per promozioni riguardanti i prodotti alimentari e il pet food, ma che l'utilizzo di termini differenti, seppur sinonimi,  vadano invece analizzati caso per caso.

Il divieto si applica quindi a qualsiasi forma di comunicazione e a qualsiasi supporto che utilizzi la parola "gratuit" allo scopo di influenzare il comportamento di acquisto dei consumatori, quindi ad indicazioni che includano il termine e siano presenti nei cataloghi promozionali, nell’imballaggio o pubblicità nel punto vendita.

In caso di non ottemperanza la sanzione è fissata in 15.000 Euro.

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