La fornitura di informazioni sugli alimenti per mezzo di strumenti digitali è al centro di un ampio dibattito e sarà uno dei nodi centrali delle prossime riflessioni da parte del legislatore europeo.
L’etichettatura alimentare digitale, infatti, pur non essendo ad oggi pienamente fungibile alla fornitura delle informazioni obbligatorie sul packaging dell’alimento, è uno strumento di indubbio valore aggiunto per veicolare informazioni di carattere volontario, potendo integrare le informazioni in etichetta con ulteriori dati utili al consumatore per operare una scelta consapevole.
La crescente attenzione alla sostenibilità, che sarà al centro di futuri interventi legislativi da parte del legislatore europeo, ben infatti potrebbe trovare risposta attraverso l’uso di strumenti digitali, in grado di integrare quanto riportato sull’etichetta dell’alimento.
Il quadro normativo
Il legislatore europeo, a mezzo del Regolamento UE 1169/2011 sull’etichettatura alimentare, aveva inteso le potenzialità della fornitura di informazioni al consumatore a mezzo di canali digitali, lasciando aperta la possibilità di legiferare sul punto.
L’art. 12 del Regolamento, infatti, pur specificando che « per tutti gli alimenti sono rese disponibili e facilmente accessibili le relative informazioni obbligatorie » e che tali informazioni « sugli alimenti preimballati appaiono direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta » ha mantenuto un’apertura verso altre modalità di etichettatura, specificando che « al fine di assicurare che i consumatori possano beneficiare di mezzi diversi di fornitura delle informazioni obbligatorie sugli alimenti che meglio si adattano a certe indicazioni obbligatorie, a condizione che sia assicurato lo stesso livello di informazioni attraverso l’imballaggio o l’etichetta, la Commissione, tenendo conto della prova di una comprensione uniforme da parte dei consumatori e dell’ampio uso di tali strumento da parte dei consumatori, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 51, può stabilire i criteri cui è subordinata la possibilità di esprimere determinate indicazioni obbligatorie con mezzi diversi dall’apposizione sull’imballaggio o sull’etichetta ».
ISO, l'Organizzazione internazionale per la normazione, ha menzionato in un proprio documento di linee guida l'uso di QR code quale strumento per la forniture di informazioni complementari al consumatore e la tecnologia RFID è altresi' al centro di una riflessione nell'ambito del Codex Alimentarius.
Prospettive future
La Strategia Farm to Fork, pubblicata nel mese di Maggio 2020, ha di fatto avviato un’ampia riforma dell’etichettatura alimentare. Sebbene al momento la Commissione si sia focalizzata sull’estensione dell’obbligo dell’indicazione d’origine per talune categorie di alimenti e sia intenzionata a lavorare su un modello di etichetta nutrizionale fronte pacco armonizzata, è necessario non di meno prestare attenzione ad alter line programmatiche della Strategia Farm to Fork che influiranno sulle etichette alimentari.
L’etichettatura sul benessere animale, nuove forme di etichettatura relative alla shelf life atte a ridurre lo spreco alimentare, nonché un modello armonizzato di l’etichettatura sull’impronta ambientale degli alimenti sono aspetti su cui il legislatore europea sta già muovendo i primi passi.
Senza dimenticare l’intenzione della Commissione europea di ricondurre all’interno di criteri armonizzati la fornitura di informazioni al consumatore relative alla sostenibilità degli alimenti in senso ampio.
Le imprese alimentari, infatti, data la crescente attenzione della società civile verso l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) stabiliti dalle Nazioni Unite, hanno adattato i propri modelli di business allineandoli a tali obiettivi e includendo la sostenibilità all’interno delle proprie strategie aziendali.
Investimenti sul benessere animale, riduzione del packaging o sostituzione delle plastiche con materiali ecocompatibili, riduzione dell’impronta ecologica degli alimenti e riformulazioni sono soltanto alcune delle aree su cui le aziende hanno concentrato i propri sforzi.
Ed è necessario che tali sofrzi siano adeguatamente veicolati all’attenzione del consumatore. Pur all’interno di line direttrici armonizzate e precise che demarchino la comunicazione lecita da forme di greenwashing che, in quanto tali, vanno censurate e risulterebbero di per se in contrasto con il principio di non ingannevolezza, già codificato dal legislatore all’articolo 7 del Regolamento relativo alle pratiche leali di informazione.
Il tutto tenendo presente lo spazio limitato sul packaging degli alimenti. Ed in tal senso forme di comunicazione digitale ben possono venire incontro alle esigenze di consumatori ed imprese, garantendo la possibilità di veicolare maggiori informazioni senza creare, al contempo, confusione nel consumatore.
L’etichettatura alimentare digitale, infatti, risulta indubbiamente uno strumento in grado di ridurre la densità delle informazioni presenti sul packaging, garantendo un’adeguata leggibilità senza compromettere la possibilità di fornire ai consumatori informazioni ulteriori.
Nell’ambito dell’ampia riforma sull’etichettatura in atto in sede europea, l’etichetta in formato digitale sarà senza dubbio uno degli aspetti sui cui il legislatore dovrà concentrare la propria attenzione per fornire agli operatori adeguata chiarezza nell’uso di uno strumento di indubbio valore aggiunto.
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