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Immagine del redattoreAlliance Food Consultants

Claim "a basso indice glicemico". Cosa dice la legge




La presenza in etichetta di indicazioni relative all’indice glicemico del prodotto è un argomento molto dibattuto.


La questione, seppur complessa, è stata oggetto di riflessioni sia in sede europea che in sede nazionale.


I chiarimenti forniti in sede europea


La Commissione europea, nel mese di gennaio 2019, in risposta ad un’interrogazione parlamentare relative alla liceità dell’indicazione dell’indice glicemico in etichetta ha chiarito che le indicazioni relative all'indice glicemico (IG) di un alimento rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1924/2006 (1) e ha specificato come, in fase di valutazione di alcune domande di autorizzazione per l’utilizzo di indicazioni sulla salute relative ai carboidrati a basso indice glicemico, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) avesse ritenuto non sufficientemente caratterizzati i claim relativi ai carboidrati a basso indice glicemico.


La Commissione ha comunque specificato come l'EFSA abbia chiarito che l’indice glicemico di un alimento contenente carboidrati dipende da diversi fattori differenti dalla mera quantità di carboidrati disponibili (ad es. quantità e tipi di fibre alimentari, quantità di grassi, densità energetica, proprietà fisiche, modalità di preparazione) […] '(2).


La Commissione ha tuttavia chiarito come l'EFSA abbia valutato in passato, con esito favorevole, diverse indicazioni sulla salute relative alla riduzione della risposta glicemica post-prandiale come beneficio specifico per la salute e tale indicazione si ritrova nei claim autorizzati (3).


La Commissione ha infine spiegato che nell'applicare la normativa europea, gli Stati membri possono tollerare la presenza di claims relativi all’indice glicemico soltanto se accompagnati dai claims autorizzati relativi alla rispostaglicemica post prandiale ed in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e dalle condizioni di utilizzo del claim autorizzato.



I chiarimenti nazionali forniti dal Ministero della Salute


Il 17 luglio 2017, la Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti la nutrizione del Ministero della Salute ha diffuso la nota DGISAN 0029507 con la quale ha fornito un chiarimento inerente l’indicazione nell’etichetta dei prodotti alimentari del carico o dell’indice glicemico.


Nella nota il Ministero, sentito il parere espresso dalla sezione dietetica e nutrizione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, ha concluso che:


  • indicazioni del tipo “a basso” carico glicemico vengono usate discrezionalmente, in assenza di condizioni normativamente definite a garanzia della loro obiettività;

  • in alternativa al carico glicemico, vengono fornite in modo altrettanto discrezionale indicazioni relative all’indice glicemico;

  • l’uso di due parametri diversi, seppure interconnessi, aggiunge alle difficoltà di comprensione la difficoltà della loro distinzione;

  • il dato espresso può essere atteso solo quando il relativo prodotto rappresenta l’unico costituente del pasto e non quando ne rappresenta uno dei componenti.


Il Ministero, ciò premesso, ha tuttavia rilevato che, ai sensi del regolamento (CE) 1924/2006, risultano autorizzati per un crescente numero di ingredienti alimentari claims relativi alla capacità di contenere l’aumento del glucosio ematico postprandiale quando assunti durante il pasto in un quantitativo predefinito.


Pertanto, secondo il Ministero, la rivendicazione della capacità di un ingrediente alimentare di contenere la glicemia post prandiale è da intendere come un claim sulla salute.


Analogamente, considerata la definizione di claims sulla salute prevista dall’articolo 2.2.5 del regolamento predetto (“qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute”), il Ministero ha specificato come sia da ritenersi un claim compreso nel campo di applicazione del regolamento CE 1924/2006 altresi' qualsiasi indicazione circa l’indice glicemico riferita all’alimento nel suo insieme.



Conclusione


Tanto alla luce della nota del Ministero, quanto sulla base dell’indicazione fornita dalla Commissione Europea, l’uso in etichetta di indicazioni relative al carico o indice glicemico in assenza di claims autorizzati sul  contenimento della glicemia post-prandiale o al di fuori delle condizioni di utilizzo di tali claims appaiono in contrasto con il quadro normativo vigente.






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