Il sempre maggiore utilizzo di estratti vegetali nei prodotti a base di carne, in luogo dei nitrati e dei nitriti, ha spinto il Ministero della Salute a fornire un utile chiarimento in ordine all'etichettatura di tali alimenti.
Nello specifico il Ministero, con propria nota dello scorso 12 settembre, ha chiarito come le espressioni utilizzate dagli operatori del settore alimentare per etichettare, promuovere o pubblicizzare i prodotti alimentari debbano essere veritiere e fondate su prove scientifiche riconosciute e debbano, pertanto, essere conformi al principio di non ingannevolezza espresso dall'articolo 7 del Regolamento UE 1169/2011 sull'informazione al consumatore, che richiede che le informazioni sugli alimenti non inducano in errore il consumatore, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento quali la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione o suggeriscano che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive.
Tenuto conto di tale principio, nonché del fatto che il Regolamento CE 853/2004 fornisce la definizione di "preparazione di carne", ammettendo per tale categoria l'utilizzo di additivi secondo le condizioni previste dal Regolamento CE 1333/2008, il Ministero chiarisce nella nota come non si possa ritenere accettabile l'utilizzo dell'indicazione "senza additivi" laddove è obbligatorio fornire nella lista degli ingredienti ciascun ingrediente, anche qualora si tratti di fibre o estratti vegetali ed è per l'appunto vietato suggerire che l'alimento non contenga un determinato ingrediente, qualora sia contenuto.
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