top of page
Immagine del redattoreAlliance Food Consultants

Brexit: la Commissione Europea sensibilizza le imprese su un "no deal"



La Commissione europea, a partire da oggi, ha intensificato l'attività informativa nel settore delle dogane e delle imposte indirette - quali l'IVA - per sensibilizzare le imprese dell'UE sull'eventualità di un'uscita Regno Unito dall'UE senza accordo il 30 marzo prossimo, dato il rischio che si profila in questo senso (ipotesi del " no deal").

La campagna informativa mira a sensibilizzare le imprese dell'UE, in particolare le PMI.

Per prepararsi a mantenere rapporti commerciali con il Regno Unito nell'eventualità di un'uscita senza accordo le imprese dell'UE dovrebbero:

  • se dispongono della capacità tecnica e umana necessaria per adempiere alle procedure e alla normativa doganali, ad esempio in materia di norme di origine preferenziali;

  • avere cura di ottenere le varie autorizzazioni e registrazioni doganali che le agevoleranno nell'attività commerciale se il Regno Unito è una delle maglie della loro catena logistica;

  • l'autorità doganale nazionale per verificare se siano opportuni altri preparativi;

  • valutare di richiedere la qualifica di operatore economico autorizzato (AEO) alla tua autorità doganale nazionale.

Negli Stati membri sono inoltre in corso, con il sostegno della Commissione, i lavori necessari per preparare l'infrastruttura doganale e la logistica a far fronte a un'eventuale uscita senza accordo.

La ratifica dell'accordo di recesso continua ad essere l'obiettivo e la priorità della Commissione europea. Tale scenario resta però circondato da incertezza.

Tanto le imprese, che le autorità nazionali e dell'UE, devono prepararsi pertanto a due evenienze:

  • se l'accordo di recesso sarà ratificato prima del 30 marzo 2019, il diritto dell'UE cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno il 1º gennaio 2021, vale a dire dopo un periodo di transizione di 21 mesi; l'accordo di recesso include la possibilità di un'unica proroga del periodo di transizione di massimo uno o due anni;

  • se l'accordo di recesso non sarà ratificato prima del 30 marzo 2019, non vi sarà alcun periodo di transizione e il diritto dell'UE cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 30 marzo 2019. In questo caso ci si troverebbe nello scenario del "".

Nell'ipotesi di uscita senza accordo le merci provenienti dal Regno Unito o ivi dirette saranno trattate come importazioni da un "paese terzo" o esportazioni verso di esso. Questo significa che dovranno essere adempiute formalità ed effettuati controlli doganali all'importazione e all'esportazione: all'importazione saranno riscossi i dazi doganali, l'IVA e le accise, mentre le esportazioni verso il Regno Unito saranno esenti da IVA.

bottom of page