La presidenza austriaca del Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo (capeggiati dal’On. Paolo De Castro – IT S&D) hanno raggiunto nella giornata di ieri un accordo politico relativamente alla direttiva in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese operanti nella filiera agroalimentare.
L'obiettivo delle norme concordate è istituire un quadro comune europeo che assicuri agli agricoltori e agli altri fornitori di prodotti agroalimentari un livello minimo di protezione contro le pratiche commerciali sleali più evidenti. I provvedimenti concordati andranno a integrazione di quelli già esistenti negli Stati membri, che potranno in futuro adottare ulteriori misure.
L’accordo prevede:
Ambito di applicazione: la direttiva riguarderà alcune pratiche commerciali sleali che si verificano nel contesto della vendita di prodotti agricoli e alimentari e, in una certa misura, di servizi nella filiera agroalimentare. I fornitori che beneficeranno di tutela saranno microimprese, PMI e imprese di medie dimensioni con un fatturato annuo inferiore ai 350 milioni di EUR. Al fine di ampliare tale tutela, la direttiva si applicherà ai compratori che hanno sede sia nell'UE che in paesi terzi.
Elenco di pratiche commerciali sleali: vi sarà un divieto assoluto di pratiche commerciali sleali quali ritardi di pagamento dei prodotti deperibili, annullamento di ordini con breve preavviso, modifiche unilaterali o retroattive dell'accordo di fornitura, uso improprio di informazioni riservate e ritorsione o minaccia di ritorsione nei confronti del fornitore. Altre pratiche saranno permesse solo previo accordo chiaro e univoco tra le parti, in particolare: la restituzione da parte dell'acquirente di prodotti alimentari invenduti al fornitore, il pagamento da parte del fornitore della promozione o commercializzazione dei prodotti alimentari venduti dall'acquirente e i costi di immagazzinamento, esposizione o inserimento in listino di prodotti agroalimentari.
Autorità di controllo e contrasto: gli Stati membri dovranno designare una o più autorità pubbliche incaricate dell'applicazione delle nuove norme. Nel caso in cui nello stesso paese siano presenti più autorità, gli Stati membri dovranno selezionare un unico punto di contatto. Le autorità potranno avviare indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia e potranno imporre sanzioni.
Autorità competente: i fornitori potranno scegliere se presentare una denuncia nel loro Stato membro o nello Stato membro in cui l'acquirente potrebbe avere attuato una pratica commerciale vietata.
Meccanismo volontario di risoluzione alternativa delle controversie: gli Stati membri avranno la possibilità di promuovere il ricorso a meccanismi volontari di risoluzione alternativa delle controversie, quali la mediazione.
Recepimento: dopo l'entrata in vigore della direttiva gli Stati membri avranno 24 mesi per recepirla nel diritto nazionale e ulteriori sei mesi per applicarne le disposizioni.
L'accordo sarà ora sottoposto al Comitato Speciale Agricoltura del Consiglio per l’approvazione. Il testo sarà successivamente adottato dal Parlamento e dal Consiglio, per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’UE.