Il 30 ottobre 2018 il ministero della salute italiano ha presentato alla Commissione europea uno schema di decreto recante la definizione di livelli massimi di THC (tetraidrocannabinolo) sui prodotti Made in Italy a base di canapa.
Lo schema di decreto è costituito da 8 articoli e da 3 allegati e definisce i limiti per alcuni alimenti derivati dalla canapa e per gli integratori contenenti derivati della canapa.
Per alimenti diversi da questi è prevista l'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) 1881/2006.
Con questo schema di decreto si chiarisce la relazione fra la canapa e l'uso alimentare della stessa e vengono indicati, come alimenti derivati dalla canapa, i semi di canapa, la farina ottenuta dai semi e l'olio ottenuto dai semi.
Secondo l'articolo 5 e l'allegato II, i limiti massimi di THC totale ammissibile negli alimenti sono:
per l'olio ottenuto dai semi di canapa: 5.0 ppm,
per i semi di canapa e la farina ottenuta dai semi: 2.0 ppm,
per gli integratori contenenti prodotti derivati dalla cannabis: 2.0 ppm,
e viene indicato che, sulla base del principio di precauzione, i limiti sono definiti come somma della sostanza attiva (A9-THC, A9-tetraidrocanabinolo) e del precursore acido non attivo (A9-THCA-A, acido delta-9-tetraidrocannabinolico A) che, in specifiche situazioni, può portare alla formazione della sostanza attiva.
Con gli articoli 3 e 7 vengono fornite indicazioni agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti in applicazione della normativa sull'igiene degli alimenti, dei controlli ufficiali e sugli alimenti derivati dalla canapa che possono essere prodotti e immessi sul mercato a livello nazionale, fatte salve le disposizioni di mutuo riconoscimento.
Situazione in UE
Come avviene per gli estratti vegetali, anche per la canapa e per i prodotti derivati gli stati membri seguono un approccio nazionale, che evidenzia l'assenza di armonizzazione. Nello specifico:
in Belgio, la Cannabis sativa è nell'elenco delle piante proibite ma viene concessa un'eccezione se l'analisi mostra che i livelli di THC sono inferiori a 10 ppm per olio di canapa, 5 ppm per semi e farina e 0,2 ppm per altri alimenti e bevande;
in Romania i semi e l'olio sono autorizzati senza alcun limite;
in Danimarca viene fissato un massimo di 10 ppm di THC per l'olio, 5 ppm per semi e farina, 0,5 ppm per birra, tè, pane e altri prodotti alimentari;
in Germania sono stabiliti i limiti di 5 ppm per l'olio, 0,15 ppm per tutti gli altri alimenti e 0,005 ppm per bevande analcoliche e alcoliche.
Ruolo del regolamento dei novel food
A livello UE, il regolamento 2015/2283 dei Novel Food non è applicabile alla maggior parte degli ingredienti alimentari derivati dalla Cannabis sativa, a meno che gli estratti non abbiano livelli di CBD (cannabidiolo) superiori a quelli originari.