È stato pubblicato nella edizione odierna della Gazzetta Ufficiale dell'UE il Regolamento di esecuzione UE 775/2018 recante modalità di applicazione dell'articolo 26.3 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 per quanto riguarda le norme sull'indicazione del Paese di origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento qualora diversa dall'origine dell'alimento principale.
Il testo è scaricabile al link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0775&from=IT
Il Regolamento si applica qualora il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche, e la stessa differisce dall'origine dell'ingrediente primario;
Il Regolamento non si applica alle denominazioni usuali e generiche, alle indicazioni geografiche protette ai sensi del Regolamento (UE) N 1151/2012, del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento (CE) n. 110/2008 o del regolamento (UE) n. 251/2014 o protette ai sensi degli accordi internazionali né ai marchi registrati ai sensi della direttiva (UE) 2015/2436, in attesa dell'adozione di norme specifiche relative all'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, ai prodotti alimentari che recano tali indicazioni;
L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d'origine o luogo di provenienza indicato per l'alimento, viene fornita
(a) con riferimento a una delle seguenti aree geografiche: (i) "UE"/"non UE" o "UE e non UE"; o (ii) Regione o altra area geografica all'interno di più Stati membri o all'interno di Paesi terzi ; o (iii) zona di cattura FAO per le specie ittiche; o (iv) Stato(i) membro(i) o paese (i) terzo (i); oppure (v) Regione, o qualsiasi altra area geografica all'interno di uno Stato membro o all'interno di un Paese terzo, che sia chiaramente comprensibile da parte dei consumatori mediamente informati; oppure (vi) il paese di origine o il luogo di provenienza conformemente a disposizioni specifiche dell'Unione applicabili per l'ingrediente o gli ingredienti primari in quanto tali (es. livello di precisione stabilito per le carni bovine);
o
(b) mediante un'indicazione quale "(nome dell'ingrediente primario) non proviene da (il Paese di origine o il luogo di provenienza dell'alimento)" o una formulazione simile che possa comunque avere lo stesso significato per il consumatore.
L'origine dell'ingrediente principale, qualora vada indicata, deve essere espressa con dimensione del carattere non inferiore alla dimensione minima richiesta dall'articolo 13.2 del Regolamento (UE) n. 1169/2011. Nel caso in cui il Paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento siano indicati a mezzo di parole, l'origine dell'ingrediente principale, se diversa, deve apparire nello stesso campo visivo in cui è apposta l'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza dell'alimento e utilizzando una dimensione del carattere che abbia un’altezza di almeno il 75% dell’altezza dell’indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza dell'alimento. Se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento non sono espressi a mezzo di parole (es. bandiere, pittogrammi, etc.), il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario, se diverso, deve apparire nello stesso campo visivo dell'indicazione del paese di origine o luogo di provenienza del cibo.
Il regolamento si applica dal 1° aprile 2020.
Per quanto riguarda i decreti nazionali sull'origine, il Governo italiano, nei giorni scorsi, a mezzo di un decreto, ha esteso l'efficacia degli stessi che, in virtu' dei testi originari, sarebbero decaduti con l'entrata in vigore del Regolamento.