Il Regolamento EU 2015/2283 sui nuovi prodotti alimentari, adottato nel mese di novembre 2015 e pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’UE dell'11 dicembre 2015, è entrato in applicazione lo scorso 1 gennaio 2018.
Sono considerati come “novel food”, a norma del Regolamento, agli alimenti per cui non esisteva un consumo significativo all’interno dell’UE prima prima del 15 maggio 1997 e che ricadono in una delle 10 categorie elencate all'articolo 3 del nuovo Regolamento, ossia:
alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata;
alimenti costituiti, isolati o prodotti da microorganismi, funghi o alghe;
alimenti costituiti, isolati o prodotti da materiali di origine minerale;
alimenti costituiti, isolati o prodotti da piante o da parti delle stesse;
alimenti costituiti, isolati od ottenuti a partire da animali o da parti dei medesimi;
alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe;
alimenti risultanti da un nuovo processo di produzione, che comporti cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell'alimento che incidono sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili;
alimenti costituiti da «nanomateriali ingegnerizzati»;
vitamine, i minerali e altre sostanze risultanti da un processo di produzione non utilizzato per la produzione alimentare nell'Unione prima del 15 maggio 1997 oppure contenenti o costituiti da nanomateriali ingegnerizzati;
alimenti utilizzati esclusivamente in integratori alimentari nell'Unione prima del 15 maggio 1997, se destinati ad essere utilizzati in alimenti diversi dagli integratori alimentari.
Una delle novità del Regolamento consiste nella centralizzazione della richiesta di autorizzazione, che deve essere presentata direttamente alla Commissione europea attraverso un sistema online, invece che ad uno degli Stati membri, come avveniva con il precedente regolamento. La richiesta, predisposta conformemente alle linee guida pubblicate dall’autorità per la sicurezza alimentare (EFSA), deve contenere i dati scientifici a supporto della sicurezza della sostanza oggetto della domanda di autorizzazione.
La valutazione della sicurezza viene condotta da EFSA. La Commissione, infine, rilascia l’autorizzazione attraverso l’inserimento del novel food autorizzato nell’elenco dell’Unione (Union list) insieme a tutte le specifiche previste, incluse le eventuali categorie di alimenti in cui può essere contenuto, le dosi e altre caratteristiche.
Il regolamento si applica anche ad alimenti non consumati abitualmente in UE ma che sono già in commercio in Paesi terzi.
Qualora però un alimento sia oggetto di sicuro e comprovato consumo in un paese extra UE, il nuovo Regolamento ha previsto una procedura agevolata per l’immissione sul mercato dell’Unione di tali “alimenti tradizionali provenienti da Paesi terzi”. La richiesta, anche in questo caso redatta secondo le linee guida di EFSA, va presentata alla Commissione congiuntamente ai dati a supporto della sicurezza d’uso nel paese di provenienza.
Il Regolamento esclude dal suo campo di applicazione gli aromi, gli additivi e i solventi di estrazione già disciplinate da norme specifiche.
Il regolamento UE 2015/2283, inoltre, impone alla Commissione europea di adottare, entro il 1 gennaio 2018, le norme dettagliate per:
l’istituzione dell'elenco positivo dell'UE dei novel foods autorizzati (articolo 8);
i requisiti amministrativi e scientifici per le domande di autorizzazione di nuovi alimenti (Articolo 13);
i requisiti amministrativi e scientifici per le notifiche/domande di autorizzazione di alimenti tradizionali consumati in paesi terzi (articolo 20).
Lista europea dei nuovi alimenti
Il 30 dicembre 2017 la Commissione europea ha pubblicato il Regolamento di esecuzione UE 2017/2470 contenente la lista europea dei nuovi prodotti alimentari autorizzati.
La lista contiene i novel foods che sono stati autorizzati secondo le regole precedenti.
Il regolamento UE 2017/2470, inoltre, specifica le condizioni d'utilizzo, i livelli massimi e i requisiti in materia di etichettatura. I nuovi alimenti che non sono inclusi in tale elenco non possono essere commercializzati in Unione Europea.
Secondo le nuove regole, le autorizzazioni sono generiche e non più a beneficio del solo applicante. Questo significa che qualsiasi produttore di alimenti puo’ utilizzare un nuovo prodotto alimentare incluso nell’elenco dei novel foods autorizzati.
1) http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/4590 e http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/4594