In G.U. n. 277 del 27.11.2017 è stata pubblicata la Legge 20 novembre 2017, n. 167, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, o Legge europea 2017, la quale entrerà in vigore il prossimo 12 dicembre.
Tra le varie ed eterogenee materie ivi considerate, al Capo V dedicato alle Disposizioni in materia di salute, l’art. 12 si occupa di caseine e caseinati alimentari, in attuazione delle direttiva (UE) n. 2203/2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri.
In particolare, la norma disciplina la produzione e la commercializzazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e delle loro miscele.
Dopo avere riportato le singole definizioni di “caseina acida alimentare”, “caseina presamica alimentare” e “caseinati alimentari”, mutuate dagli allegati alla direttiva (UE) n. 2203/2015, la norma in parola dedica molto spazio all’etichettatura di tali prodotti in fase di commercializzazione.
A tale proposito, fermo restando quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1169/2011, i suddetti prodotti devono riportare sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette le seguenti indicazioni in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili:
a) la denominazione per essi prevista dalla norma medesima, secondo la definizione che ne viene offerta, seguita, per i caseinati alimentari, dall'indicazione del catione o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2203 [ossia, additivi alimentari (agenti neutralizzanti e tamponi opzionali) idrossidi, carbonati, fosfati, citrati di sodio, potassio, calcio, ammonio, magnesio]
b) per i prodotti commercializzati in miscele:
1) la dicitura «miscela di», seguita dall'indicazione dei vari prodotti di cui la miscela è composta, in ordine ponderale decrescente;
2) per i caseinati alimentari, un'indicazione del catione o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2203 (v. sopra);
3) il tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari;
c) la quantità netta dei prodotti espressa in chilogrammi o in grammi;
d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore del settore alimentare non è stabilito nell'Unione europea, dell'importatore nel mercato dell'Unione;
e) per i prodotti importati da Stati terzi, l'indicazione dello Stato d'origine;
f) l'identificazione della partita dei prodotti o la data di produzione.
Le diciture relative alla denominazione dell’alimento, le diciture obbligatorie per le miscele, l’indicazione dello Stato di origine per i prodotti importati da Paesi extra UE e l’indicazione del lotto o la data di produzione, devono essere riportate in lingua italiana e in via facoltativa anche in altra lingua.
Quando il tenore minimo di proteine del latte risulta superato, la norma prevede la possibilità di indicarlo in modo adeguato sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette dei prodotti.
E’ altresì prevista una disposizione transitoria, relativamente ai lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge e alle etichette stampate anteriormente a tale data, non conformi a quanto stabilito dall’art. 12, i quali possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, purché conformi alla normativa previgente.
E’ anche fatta salva la possibilità di utilizzare etichette e materiali di confezionamento non conformi, a condizione che siano integrati con le informazioni obbligatorie previste dalla norma medesima, mediante l'apposizione di etichette adesive inamovibili e graficamente riconoscibili.
L’art. 12 stabilisce, altresì, il sistema sanzionatorio in caso di violazione delle suddette disposizioni, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie, “salvo che il fatto costituisca reato”.
Le autorità deputate all’accertamento delle violazioni ed all’irrogazione delle sanzioni ex L. 689/1981 sono, nelle materie di rispettiva competenza:
il Ministero della Salute;
il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
le Asl.