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Immagine del redattoreAlliance Food Consultants

Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per diete “ a basso contenuto calorico”, finalm



Ha visto finalmente la luce il Regolamento delegato (UE) n. 2017/1798, che colma un vuoto importante a livello normativo europeo.

Se infatti il regolamento (UE) n. 609/2013 aveva incluso negli alimenti adatti ad una alimentazione particolare (ADAP) i sostituti del pasto, si rimaneva in una incertezza concettuale:

  • da un lato per gli integratori alimentari [in Italia con obbligo di notifica al Ministero della Salute ai sensi della direttiva 2002/42/CE e del regolamento (UE)1925/200],

  • dall’altra per gli Alimenti ai Fini Medici Speciali (AFMS: direttiva 99/21/CE) quando la dieta veniva sostituita integralmente o parzialmente da prodotti dedicati a patologie o stati particolari e dietro comunque la supervisione medica;

  • infine per i sostituti di uno o due pasti [regolamento (UE) n. 432/2012 e composizione allegato del regolamento (UE) n. 2016/1413, ma di fatto alimenti di uso comune soggetti alla normativa orizzontale ordinaria sia per l’etichettatura che per la natura compositiva).

Mancavano fino a poco fa regole chiare, invece, sui cosiddetti “Total Diet Replacement”, prodotti, cioè, che non solo sostituiscono uno o due pasti al massimo, ma che intendono sostituire tutta la dieta giornaliera, per più giorni, entro un regime controllato, e che avevano già una normativa a parte (direttiva 96/8/CE).

I chiarimenti della Commissione europea con il regolamento delegato (UE) n. 2017/1798 aprono diverse possibilità:

  • la dicitura “dieta a basso contenuto calorico” può essere usata per sostituti dell’intera razione giornaliera per il controllo del peso se il valore energetico è compreso tra le 800 e le 1200 kilocalorie al giorno;

  • la dicitura “dieta a bassissimo contenuto calorico” può essere usata per sostituti dell’intera razione giornaliera per il controllo del peso se il valore energetico è inferiore alle 800 kilocalorie al giorno;

  • non è richiesta supervisione medica come invece per gli AFMS, ma è sufficiente un professionista sanitario (come un nutrizionista);

  • è richiesto un disclaimer per donne incinte, adolescenti, donne in allattamento e persone che soffrono di stati patologici;

  • non si potranno usare health claims come da regolamento (CE) n. 1924/2006 (utilizzabili, invece, per sostituti di uno o due pasti) ma occorrerà indicare “sostituto dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso”;

  • occorrerà aumentare i requisiti nutrizionali per aumentare i livelli di vitamine e minerali già contemplati nel regolamento (UE) n. 1413/2016 per i sostituti di uno o massimo due pasti al giorno e indicare che il prodotto fornisce adeguate quantità giornaliere di tutte le sostanze nutritive essenziali se utilizzato in modo conforme alle istruzioni;

  • le proteine dovranno essere comprese in range un giornaliero tra 75 g e 105 g e con criteri di bilanciamento degli aminoacidi ben stabiliti.

E’ fatto divieto, come poi da normativa orizzontale – di far riferimento alla tempistica o entità della perdita di peso.

La notifica di tali sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso andrà opportunamente avanzata alle autorità competenti, che valuteranno anche studi ed evidenze disponibili a supporto delle promesse sulla perdita di peso.

Il regolamento provvede a circostanziare in modo migliore un campo che era rimasto in sospeso, dopo un parere di Efsa nel 2015. Esso, inoltre, separa definitivamente i sostituti di uno o due pasti (disciplinati come alimenti comuni) da quelli sostitutivi dell’intera razione giornaliera. Entrambe le categorie erano considerate dalla direttiva 96/8/CE sotto lo stesso cono legislativo.

Con la abrogazione della direttiva 96/8/CE da parte del regolamento (UE) n. 609/2013, però, era venuta a mancare chiarezza su tale categoria di alimenti.

Una novità apparente, ora, riguarda il fatto che non è più richiesta una unica confezione che racchiuda al suo interno tutti i singoli componenti che costituiscono i prodotti messi in vendita (come previsto invece dall’ art. 4 della direttiva 96/8/CE)

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