Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cd “Decreto Latte”, che imponeva adeguamenti di etichettatura a partire dallo scorso 19 aprile 2017, è andata a esaurimento, in questi giorni, la finestra dei180 giorni previsti per l'aggiornamento e lo smaltimento scorte. L’obbligo di indicazione dell’origine per latte UHT, latticini (inclusa ricotta), yogurt e in genere trasformati da latte – ad eccezione delle DOP e IGP, che sono già espressamente normate dalla legislazione più specifica - e del latte fresco, parimenti già normato in tal senso.
Si rammenta che sarà pertanto obbligatorio indicare:
Luogo di mungitura
Luogo di condizionamento (es, congelamento)/trasformazione (es. pastorizzazione-confezionamento).
Le modalità di indicazione indicheranno lo Stato Membro, o l’area geografica più ampia (UE-non UE) come unica deroga generale.
In caso tutte le fasi avvengano in un unico paese, è possibile indicare come segue: “ORIGINE: ITALIA” e simili, ma diverse sono all'atto pratico le modalità di indicazione. Si rammenta altresì che tali indicazioni devono essere leggibili, indelebili e ben visibili, senza essere separate da altri elementi grafici e con un carattere minimo di 1,2 mm per la parte centrale del testo. La normativa si applica fino al 31 marzo 2019, come test sotto l’osservazione della Commissione europea, e quale ulteriore requisito obbligatorio stabilito entro le disposizioni della normativa europea (Reg. (UE) 1169/2011, art. 38, art. 39, par. 2 44). In particolare la normativa acconsente che “gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.” La normativa non si applicherà ad alimenti venduti sfusi, preconfezionati su richiesta dell’acquirente sul posto di produzione (es spaccio aziendale), per i quali in ogni caso si consiglia una idonea comunicazione al consumatore dell’origine, quale motivo centrale della promozionalità dei nostri prodotti rispetto alla concorrenza. La finestra di 180 giorni ora chiusa contemplava lo smaltimento scorte ma solo su prodotti etichettati o posti in vendita prima del 19 aprile 2017 e fino all’esaurimento di suddetto periodo. Le sanzioni per una non corretta applicazione della normativa sono quantificate in 1600-9500 euro. Le autorità hanno nel tempo meglio definite le più puntuali tipologie di latticini incluse ed escluse dalla normativa. Altri paesi UE-la Francia in primis- hanno seguito la strada di imporre requisiti addizionali circa l'origine, che hanno visto una approvazione da parte della Commissione europea. Tale normativa è insomma pacificamente considerate in pieno vigore e senza possibili obiezioni giuridiche- lo scorso 13 ottobre 2016 infatti sono spirati I 3 mesi dalla notifica delle autorità italiane ai sensi del reg. 1169/2011.
Permangono tuttavia alcuni dubbi interpretativi, che non sono stati chiariti dalla nota ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) Prot. n. 0029238 - 30/01/2017, su alcune categorie di prodotti (derivanti ad esempio dall'innovazione tecnologica: latte microfiltrato, o categorie ibride con utilizzo di mix), nonché se l' esclusione riguardi anche il B2B (come afferma la nota):
- prodotti non destinati al consumatore finale in quanto destinati ad altri soggetti per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni-,va chiarito però che sempre secondo la normativa europea tali indicazioni vanno sempre rese disponibili anche tramite soggetti intemedi- per informare poi il consumatore finale.
A disposizione per chiarimenti.
Alliance Food Consultants