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Immagine del redattoreAlliance Food Consultants

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto sulla sede dello stabilimento


E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 7.10.2017 il Decreto Legislativo15 settembre 2017, n. 145 recante "Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015".

Il Decreto prevede che i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettivita' debbano riportare, sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta, l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

In tal senso la disposizione si discosta in parte da quanto prevedeva il vecchio decreto Legislativo 109/1992, che lasciava infatti all'OSA flessibilità in merito alla scelta se indicare la sede sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.

L'indicazione della sede e' identificata dalla localita' e dall'indirizzo dello stabilimento. Il decreto prevede che l'indirizzo della sede dello stabilimento possa essere omesso qualora l'indicazione della localita' consenta l'agevole e immediata identificazione dello stabilimento.

L'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, puo' essere omessa nel caso in cui:

A) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con l'indirizzo dell'OSA responsabile, gia' indicato in etichetta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo l, lettera h), del regolamento (UE) n. 1169/2011;

B) i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;

C) il marchio contenga l'indicazione della sede dello stabilimento.

Nel caso in cui l'operatore del settore alimentare responsabile dell'informazione sugli alimenti dispone di piu' stabilimenti, e' consentito indicare tutti gli stabilimenti purche' quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.

Le disposizioni saranno applicabili dal mese di aprile 2018.

Il decreto è scaricabile al sito:

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-07&atto.codiceRedazionale=17G00158&elenco30giorni=false



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